«Vietato fumare» nei locali aziendali, ma per licenziare non basta il cartello. Le conseguenze sul rapporto di lavoro della violazione del divieto di fumare dipendono (anche) dalle previsioni del contratto collettivo e dalla prova del pericolo di incendio e di danno, anche solo potenziale

di V. A. Poso -
Va premesso, innanzitutto, in via generale, che l’art. 51, comma 1, l. 16 gennaio 2003, n. 3, prescrive, a tutela della salute dei non fumatori, il divieto di fumare (con alcune limitate eccezioni), anche nei luoghi di lavoro; e la contravvenzione è punita con una sanzione amministrativa (in proposito il successivo comma 5 richiama le sanzioni di cui all’art. 7, l.  11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall’art. 52, comma 20, l. 28 dicembre 2001, n. 448). Il caso di specie deciso dalla sentenza del Tribunale di Vicenza, 15 aprile 2022, n. 174 riguarda il comportamento, ritenuto disciplinarmente rilevante da una azienda (operante nel settore degli imballaggi delle materie pla. . .