Una cosa è il termine previsto dal contratto collettivo per l’adozione, altra cosa è il termine per la comunicazione al lavoratore incolpato del provvedimento disciplinare: lo afferma la Corte di Cassazione in una decisione che non convince del tutto

di V. A. Poso -
Sembra una questione banale, quella decisa dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27935 del 13 ottobre 2021, qui annotata, ma non lo è, sol che si ponga attenzione al significato proprio delle parole utilizzate dalle parti sociali nel contratto collettivo (nel caso di specie l’art. 41, del CCNL per il personale delle strutture sanitarie associate all’AIOP, all’ARIS e alla Fondazione Don Carlo Gnocchi, il cui testo è riportato nella motivazione dell’ordinanza). Per la migliore comprensione della fattispecie, anche con riferimento alle cadenze temporali del procedimento disciplinare, abbiamo avuto l’opportunità di leggere le due sentenze di merito (Tribunale di Brindisi, n. . .