Un accordo di armonizzazione non basta a sostituire un CCNL in vigore: serve il consenso di tutte le parti firmatarie

di E. De Luca - I. Porro -
Con l’ordinanza 11 novembre 2025, n. 29737, la Corte di legittimità è tornata sul tema della validità degli accordi di armonizzazione sottoscritti dal singolo datore di lavoro per sostituire un contratto collettivo ancora vigente. La Corte ha chiarito che, se manca il consenso espresso di tutte le associazioni firmatarie del CCNL precedente, l’accordo non può produrre effetti sostitutivi e vale, al più, come disdetta unilaterale del CCNL, quindi illegittima. La vicenda trae origine da una situazione frequente nella prassi: una società decide di uniformare la disciplina dei rapporti di lavoro dei dipendenti applicando un unico CCNL tramite un accordo di armonizzazione stipulato con . . .