Superminimo non riassorbibile e disdetta datoriale dell’uso aziendale più favorevole

di L. Pelliccia -
Premessa Quando parliamo di “superminimo” ci riferiamo a una quota di retribuzione eventuale (nel senso che può anche non esserci) che supera il minimo tabellare previsto dal Ccnl per  un determinato livello di inquadramento del dipendente, voce retributiva che viene erogato sulla base di specifici accordi, individuali o collettivi. Il superminimo può essere introdotto in forza di: a) un accordo individuale tra azienda e dipendente formalizzato direttamente in sede di assunzione o successivamente, risultante comunque da un documento scritto; b) una clausola del contratto aziendale. Eccezion fatta per le ipotesi in cui il superminimo è definito tanto nell’importo quanto nella sua. . .