Superminimo e assorbimento tra contratto e uso aziendale

di L. Sposato -
La retribuzione del lavoratore può essere stabilita, ai sensi dell’art. 2099 c.c., anche in misura eccedente rispetto ai minimi retributivi. Questa eccedenza, definita “superminimo individuale”, è frutto di una pattuizione tra datore di lavoro e lavoratore che integra quella parte dell’oggetto del contratto costituita, per l’appunto, dalla retribuzione. Il superminimo, dunque, ha il medesimo titolo giuridico della retribuzione tabellare e costituisce la controprestazione dell’attività lavorativa. Si tratta di una deroga alle previsioni economiche della contrattazione collettiva, migliorativa per il lavoratore. Il superminimo, in ragione del suo radicamento nel medesimo titolo . . .