Sulle conseguenze della mancata indicazione dell’aspirante alla supplenza di una o più sedi

di D. Serra -
La Corte d’appello di L’Aquila, nel giudizio di impugnazione promosso dal Ministero dell’istruzione e del merito avverso la sentenza che aveva riconosciuto a una docente il diritto alla supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche per l’anno scolastico 2022/2023, secondo le preferenze espresse nella domanda informatizzata per le GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) della Provincia di Chieti, e il relativo risarcimento dei danni, ha sollevato, con ordinanza del 17 ottobre 2025 (causa R.G. n. 478/2024), le seguenti questioni, ai sensi dell’art. 363-bis c.p.c.: – Se l’O.M. n. 112/2022, art. 12 comma 4, debba essere interpretata nel senso che la manc. . .