Sulle certificazioni che il dipendente pubblico deve produrre in caso di congedo per cure

di D. Serra -
Con sentenza n. 6133 del 7 marzo 2025, che si segnala, la Sezione Lavoro della Cassazione ha affermato che “L’assenza priva di valida giustificazione prevista dall’art. 55-quater, lett. b), del d.lgs. n. 165 del 2001 sussiste, nell’ipotesi di congedo per cure di cui all’art. 7, comma 1, del d.lgs. n. 119 del 2011, qualora la relativa domanda non sia accompagnata, ai sensi del successivo comma 2 del citato art. 7, da richiesta del medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale o appartenente ad una struttura sanitaria pubblica dalla quale risulti la necessità di tali cure in relazione all’infermità invalidante riconosciuta, a nulla rilevando la documentazione che event. . .