Sulla responsabilità civile derivante da straining e mobbing: tra fatto illecito, episodicità e tutela dei diritti fondamentali

di G. M. Marsico -
L’ordinanza de qua (Cass., Sez. Lav., 18 ottobre 2023, n. 28923) ha il pregio di enucleare il principio di diritto per cui lo straining rappresenta una forma attenuata di mobbing perché priva della continuità delle vessazioni; essa, tuttavia, è sempre riconducibile all’articolo 2087 c.c., sicché se viene accertato lo straining, e non il mobbing, la domanda di risarcimento del danno deve essere comunque accolta. Bisogna, dunque, assegnare valore dirimente al rilievo dell’ambiente lavorativo stressogeno quale fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché apparentemente lecite o solo episodiche, in qu. . .