Sul trattamento economico in caso di sospensione cautelare del dipendente pubblico in pendenza di procedimento penale

di D. Serra -
La Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, con ordinanza n. 989, pubblicata il 10 gennaio 2024, ha affermato che l’art. 27, comma 7, del CCNL Comparto Ministeri del 16.5.1995, si deve interpretare nel senso che il lavoratore  sospeso dal servizio in via cautelare in pendenza del processo penale ha diritto alla reintegrazione del trattamento economico ivi prevista in ogni caso in cui, terminato il processo penale, venga inflitta una sanzione disciplinare che non comporti la cessazione o la sospensione dal servizio o che comporti una sospensione disciplinare di durata inferiore a quella cautelare; ciò a prescindere dal carattere obbligatorio o facoltativo della sospensione cautel. . .