Sui permessi della legge n. 104/1992, l’insussistenza dell’abuso contestato determina l’illegittimità del licenziamento disciplinare intimato a tale titolo

di L. Pelliccia -
  La Corte d’appello di Milano (confermando la decisione del giudice di prime cure) dichiarava l’illegittimità del licenziamento intimato ad un lavoratore, al quale la banca datrice di lavoro aveva addebitato l’assenza ingiustificata nelle giornate durante le quali lo stesso -nonostante il denunciato stato di malattia – era stato osservato nell’atto di svolgere prestazioni lavorative presso una struttura ricettiva, nonché la fruizione abusiva del permesso ex legge n. 104/1992, in difetto di effettivo intervento assistenziale a favore del padre disabile. Il collegio di merito più nello specifico, aveva ritenuto che le condotte descritte nella relazione invest. . .