Sui limiti al diritto di critica del dirigente

di V. Aniballi -
Alcune premesse Alla giurisprudenza di legittimità si deve l’elaborazione di principi – ormai consolidati – volti a contemperare il diritto stabilito dall’art. 21 Cost. con altri diritti concernenti beni di pari rilevanza costituzionale. La rilevanza costituzionale del diritto di critica, infatti, trova un limite solo in altri diritti di analogo rango: quelli alla personalità, all’onore e alla reputazione (per tutte, Cass. 18 gennaio 2019, n. 1379). Ne deriva che il diritto di critica è legittimamente esercitabile dal dipendente entro i limiti della continenza sostanziale e formale. In altri termini, sotto il primo profilo, i fatti narrati devono corrispondere a verità, sia pur. . .