Smart working: la rigidità dell’esperienza pandemica e l’eredità della semplificazione

di P. Staropoli -
Nella galassia dello smart working, inteso quale forma organizzativa flessibile della prestazione lavorativa, che prescinde da specifiche qualificazioni e, soprattutto, da precisi vincoli orari e sede di lavoro, il legislatore (l. 22 maggio 2017, n. 81) ha scelto di ricondurre il lavoro agile, declinazione normativa della fattispecie comunque già presente nella contrattazione collettiva, all’ambito del rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 2094 del codice civile, del quale, per esplicita previsione dell’art. 18 della l.n. 81/2017, rappresenta una modalità di esecuzione. L’esperienza pandemica ha contribuito ad una massiccia diffusione del metodo, sebbene le esigenze sot. . .