Sinallagma, responsabilità contrattuale e sospensione concordata della prestazione

di G. M. Marsico -
Con l’ordinanza de qua (18 ottobre 2023, n. 28862), la Corte di Cassazione ha ribadito il principio generale, sia sostanziale, sia processuale, per cui il rapporto di lavoro subordinato si presume, nel silenzio, costituito full time. Esso, in tal modo, deve essere così qualificato sul piano giuridico, qualora il part time non risulti da patto con forma scritta, richiesta, a seconda del periodo di assunzione del dipendente, ad substantiam, secondo la disciplina vigente all’epoca di assunzione (art. 5 d.l. n. 726/1984, convertito dalla legge n. 863/1984) o, in via alternativa, ad probationem (artt. 2 e 8 d.lgs. n. 61/2000). Sul piano eminentemente processuale, la conseguenza pratico-a. . .