Sequestro preventivo di somme di denaro ex art. 603-bis. 2. c.p. e risparmio di spesa nell’utilizzo e nell’impiego di manodopera

di P. Gualtieri -
La Quarta Sezione Penale  della Corte di Cassazione, con la sentenza dell’8 giugno 2022, n. 29398, pubblicata il 25 luglio 2022, ha annullato, per mancanza del periculum in mora, l’ordinanza con la quale il Tribunale per il riesame di Palermo aveva rigettato la richiesta di riesame proposto nell’interesse di un soggetto contro il decreto di sequestro preventivo di una somma di denaro, secondo la disciplina posta dagli artt. 603-bis 2 c.p. e 321, comma 2 c.p.p., considerando tale somma il “profitto” del delitto di cui all’art. 603-bis, commi 2, 3 e 4 n. 1, in seguito alla realizzazione, in concorso con altri indagati, dell’utilizzo e dell’impiego di manodopera di alcuni lavor. . .