Secondo le Sezioni Unite agli insegnanti spetta il riconoscimento dei servizi pregressi non di ruolo, anche se prestati presso le scuole dell’infanzia, non solo in caso di immissione in ruolo nella scuola primaria, ma anche in caso di immissione in ruolo nella scuola secondaria

di F. Negri -
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 22726 del 20 luglio 2022, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale «ai fini della determinazione dell’anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all’atto di immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell’immissione in ruolo». Tale principio, secondo la Suprema Corte, deve essere, altresì, applicato »agli insegnanti di religione cattolica quanto al servizio svolto presso la scuola materna prima del passaggio in ruolo nella scuola secondaria». Nel caso di specie, una docente di religio. . .