Se il lavoratore non comunica il nuovo indirizzo di residenza al datore di lavoro è valida l’intimazione del licenziamento inviata al precedente indirizzo

di M. Aiello -
La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, 31 ottobre 2024, n. 28171, interviene sull’istituto della comunicazione del licenziamento per ribadire la validità della comunicazione  inviata all’indirizzo ufficialmente indicato dal lavoratore al momento dell’assunzione, nonostante successivamente fosse intervenuto un  cambiamento non comunicato al datore di lavoro. Nel caso di specie, il datore di lavoro intima il licenziamento «per calo di commesse», in forma scritta con raccomandata inviata all’indirizzo di residenza formalmente indicato dal lavoratore al momento dell’assunzione ma successivamente modificato. Il lavoratore licenziato, in violazione del principio di buona . . .