Ritardo al lavoro e licenziamento disciplinare: la Corte d’appello di L’Aquila precisa cosa debba intendersi per fatto materiale nel contratto a tutele crescenti.

di M. Linguerri -
Con la sentenza n. 993/2017, pubblicata il 14 dicembre 2017, la Corte d’appello di L’Aquila si è pronunciata in merito alla determinazione del fatto materiale nell’ambito dei licenziamenti disciplinari nel nuovo regime introdotto dal d.lgs. n. 23/2015 (contratto a tutele crescenti). Come noto, la reintegrazione trova applicazione nel caso di licenziamento privo di giusta causa o giustificato motivo soggettivo, qualora venga dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore (art. 3, comma 2, d.lgs. n. 23/2015). La nozione di “insussistenza del fatto materiale contestato” ha suscitato un ampio dibattito in dottrina e giurisprudenza. La Corte d’A. . .