Pubblico impiego: la sospensione cautelare perde efficacia in caso di successiva sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva

di D. Serra -
Premessa Il legislatore, nel dettare la disciplina della sospensione in relazione ai reati di maggiore gravità commessi dai dipendenti pubblici, ha ritenuto, con gli artt. 3 e 4 della legge n. 97/2001, di imporre la sospensione, solo facoltativa dopo il rinvio a giudizio, in caso di condanna non definitiva, sul presupposto  che quest’ultima accresca le esigenze cautelari, minando la credibilità dell’amministrazione che continui ad avvalersi delle prestazioni del dipendente, nonostante l’avvenuto riconoscimento della colpevolezza, all’esito del giudizio di primo grado. A tenore dell’art. 4 la sospensione cautelare perde efficacia se per il fatto è successivamente pronunciata sen. . .