Procedure per il conferimento di incarichi di struttura complessa nel SSN: la giurisdizione è del giudice ordinario, anche dopo la riforma del 2022

di L. Busico -
Il commento della sentenza della Cassazione a sezioni unite n. 3868 del 20 febbraio 2026 necessita di un excursus storico a carattere normativo e giurisprudenziale. La disciplina del conferimento degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario è dettata dall’art.15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, più volte modificato, in particolare dal d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito in l. 8 novembre 2012, n. 189 (cd. “riforma Balduzzi”) e dalla l. 5 agosto 2022, n. 118 (legge concorrenza 2021). Il co. 1 di tale articolo, nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla “riforma Bindi” del 1999, dispone che la dirigenza sanitaria è collocata in unico ruolo, distinto per pro. . .