Prime “letture” del libretto di famiglia previsto dall’art. 54 bis del d.l. 50/2017

di N. Di Ronza -
L’interessante caso trattato dal Tribunale di Paola (sentenza n. 461 del 14 dicembre 2022) concerne l’opposizione ad una sanzione amministrativa per la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva dell’inizio di un rapporto di lavoro. La violazione dell’obbligo è sanzionata dall’art. 3 co. 3 del d.l. 22 febbraio 2002, n. 12, conv., con mod., con l. n. 73 del 23 aprile 2002) per tutti i datori di lavoro (ad eccezione di quelli domestici). Si tratta, evidentemente, di una sanzione amministrativa disciplinata dalla l. 24 novembre 1981, n. 689 irrogabile dall’Ispettorato del lavoro. La sanzione venne opportunamente inserita dal legislatore in un testo concernente l’emersi. . .