Permessi previsti dalla legge n. 104/1992 e licenziamento a seguito del rifiuto al cambio dell’orario di lavoro

di A. Tonelli -
Segnalo una recente sentenza della Corte di Cassazione, la numero 18063 del 3 luglio 2025, con la quale è stato trattato il tema del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato al lavoratore titolare dei benefici di cui alla legge n. 104/1992, in esito al rifiuto al cambio di orario di orario di lavoro. La vicenda trae origine dalla soppressione della mansione affidata al lavoratore e dall’offerta della società, in applicazione del c.d. obbligo di repêchage, ad essere impiegato in altro ruolo con orario diverso (su doppio turno) rispetto a quello osservato. Il lavoratore rifiutava la proposta ed il rifiuto era motivato dalla necessità di assistere la moglie gravemente mala. . .