Per la Corte costituzionale è costituzionalmente legittima la liquidazione dei trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili dello Stato e degli enti locali

di L. Pelliccia -
Premessa Ai sensi dell’art. 3, co. 1, della legge n. 965/1965 (Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza delle Casse per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali e agli insegnanti, modifiche agli ordinamenti delle Casse pensioni facenti parte degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro), “Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall’articolo 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza nella forma della pensione è costituito: a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di lire 50.000 con l’applicazione dell’aliquota indicata nell’. . .