Oggetto della contestazione dell’addebito è il fatto nei suoi elementi materiali, non la specifica norma che si ritiene violata

di P. Polliani -
Con la pronuncia in esame, Cass., ordinanza, 8 aprile 2026 n. 8741, viene chiarito che, nell’ambito del licenziamento disciplinare, l’oggetto della contestazione ex art. 7 L. 20 maggio 1970 n. 300 è circoscritto ai fatti materiali addebitati al dipendente, mentre non si estende alle specifiche disposizioni legali o contrattuali che si ritengono violate. Ne consegue che l’omesso o errato richiamo alla specifica norma del CCNL che punisce la recidiva con la sanzione espulsiva non inficia la validità della contestazione e non esime il giudice di merito dal dovere di qualificare giuridicamente la fattispecie. Sulla base di tale principio, è stato accolto il ricorso del datore di lavoro . . .