Nessun obbligo del dipendente pubblico, sospeso obbligatoriamente dal servizio in via cautelare a seguito di condanna penale, di comunicare all’Amministrazione la sua assoluzione non definitiva per il fisiologico ripristino del rapporto di lavoro  

di V. A. Poso -
Nel caso deciso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 5813 del 22 febbraio, qui annotata, l’Amministrazione Comunale, dopo aver riattivato il procedimento disciplinare (promosso, e subito sospeso, dopo la pronuncia della sentenza penale di condanna in primo grado anche per il reato di peculato, all’esito della quale una agente di Polizia Municipale era stata sospesa in via cautelare obbligatoriamente dal servizio con indennità della retribuzione in misura pari al 50%, ex art. 4, l. n. 97/2001 e c.c.n.l. di settore) a seguito dell’assoluzione in via definitiva comunicata dal difensore, procedeva nei confronti della dipendente ad irrogare la sanzione di un mese di sospensione e, . . .