Nei contratti a tempo determinato per le prestazioni c.d. extra non è applicabile la decadenza prevista dall’art. 32, comma 4, del Collegato lavoro

di L. Pelliccia -
L’art. 10, co. 3, del d.lgs. n. 368/2001 (abrogato dall’art. 55, co. 1, lett. b, del d.lgs. n. 81/2015), rubricato “Esclusioni e discipline specifiche”, prevedeva che “Nei settori del turismo e dei pubblici esercizi è ammessa l’assunzione diretta di manodopera per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, determinata dai contratti collettivi stipulati con i sindacati locali o nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Dell’avvenuta assunzione deve essere data comunicazione al centro per l’impiego entro cinque giorni. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del presente d. . .