Lo svolgimento di rapporti di lavoro a chiamata con una P.A., anche senza forma scritta, dà comunque diritto al risarcimento del danno ex art. 36 d.lgs. 165/2001

di S. Galleano -
1. Il caso Con sentenza 485/2020, la Corte di appello di Caltanissetta riformava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto decaduto il lavoratore dalla richiesta di costituzione del rapporto di lavoro con la regione siciliana o di condanna al risarcimento del danno per l’abusiva reiterazione dei rapporti di lavoro a termine come forestale per mancata impugnazione ex art. 32 legge 183/2010. La Corte di merito, comunque, ha poi rigettato la domanda del lavoratore considerando che i rapporti in esame erano stati costituiti non ai sensi del d.lgs. 368/2001, bensì in forza di una specifica normativa regionale e, in particolare, la legge n. 14 del 2006 che introduceva l’art. 43-ter . . .