L’insostenibile leggerezza disciplinare di una lavoratrice fragile inidonea al lavoro, licenziata per giusta causa per attività extralavorative svolte in periodo di Covid-19 esorbitanti le ordinarie occupazioni della vita

di V. A. Poso -
Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza n. 425-2021 del 5 gennaio 2022, ha ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare di una lavoratrice fragile tutelata dall’art. 26, comma 2, d. l. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 aprile 2020, n. 27 (con successive proroghe sino al 30 giugno 2021, come meglio specificato in motivazione) che nel periodo di assenza dal  lavoro aveva «partecipato direttamente all’apertura di un bar, gestito da una società da lei costituita, a due feste tenutesi nel locale il 18 settembre e il 2 ottobre 2020 e di aver lavorato direttamente al banco nei giorni 2 e 9 ottobre 2020, rispettivamente dalle 20,30 alle 2,10 e dalle 20,3. . .