Licenziamento ritorsivo. La giurisprudenza di merito si adegua ai canoni ermeneutici sanciti dalla Cassazione in ordine alla presenza dei necessari comportamenti datoriali non conformi alle regole comuni

di L. Pelliccia -
Il licenziamento ritorsivo consiste in un’ingiusta e arbitraria reazione del datore, nella sostanza pertanto di mera natura vendicativa a un comportamento legittimo del lavoratore e inerente a diritti a lui derivanti dal rapporto di lavoro o a questo comunque connessi (cfr. Cass. n. 14928/2015). La fattispecie in esame si realizza quindi in presenza di un licenziamento sostanzialmente finalizzato all’espulsione dei lavoratori scomodi per comportamenti sgraditi al datore di lavoro, ma del tutto legittimi, rientrando così la medesima nell’alveo dei licenziamenti nulli per motivo illecito determinante della volontà datoriale di recedere dal rapporto di lavoro. È quindi l’esiste. . .