Licenziamento intimato per motivo oggettivo a seguito di accertata inidoneità fisica del lavoratore: obbligo di reimpiego se residua la capacità lavorativa

di Lorena Carleo -
Sinossi. Con la sentenza in esame la Cassazione ha dichiarato illegittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore divenuto inidoneo alle mansioni. Secondo la ricorrente sussiste una impossibilità sopravvenuta della prestazione lavorativa che, in ragione del combinato dell’art. 1256 c.c. e degli artt. 1463 e 1464 c.c., giustifica la risoluzione del rapporto. Tuttavia la Corte ha osservato che i rapporti a tempo indeterminato sono suscettibili di risoluzione soltanto a seguito di iniziativa del datore, senza una risoluzione automatica per la sopravvenuta impossibilità della prestazione. Essa, se riconducibile a ragioni non imputabili al lavoratore, configura un g.m.o. di licenziamento c. . .