Licenziamento per g.m.o.: una pronuncia di Cassazione sulla residualità della tutela reintegratoria.

di M. Agostini -
Con la sentenza in commento la Corte di Cassazione si sofferma sulla graduazione delle tutele previste dall’art. 18 l. n. 300/1970, nella sua formulazione post l. n. 92/2012, in caso di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo. L’occasione è fornita dalla sentenza della Corte di Appello di Catanzaro n. 1069/2015 del 05 ottobre 2015 che, pur a fronte della ritenuta illegittimità del licenziamento per motivo oggettivo, insussistente – ma non manifestamente insussistente- applicava la sanzione prevista dal sesto comma dell’art.18, come novellato, anziché quella diversa prevista dal quinto comma,  erroneamente parametrando la condanna della datrice di la. . .