Licenziamento disciplinare: è facoltà del giudice sussumere la condotta addebitata al lavoratore nella previsione contrattuale che, con clausola generale ed elastica, punisca l’illecito con sanzione conservativa

di A. Tarlao -
Con la sentenza 3 gennaio 2024 n. 95 la Corte di Cassazione riafferma che in caso di licenziamento illegittimo, al fine di selezionare la tutela applicabile, il giudice può sussumere la condotta addebitata al lavoratore ed accertata giudizialmente nella previsione del contratto collettivo che, con clausola generale ed elastica, punisce l’illecito con sanzione conservativa. Il caso specifico era relativo ad un licenziamento disciplinare intimato a seguito di una contestazione che riguardava due specifici e distinti episodi. Il primo episodio riguardava l’invio, da parte del lavoratore, di una mail dai contenuti equivoci ad una collega. Il secondo fatto contestato era relativo alla violaz. . .