Licenziamento del lavoratore pensionabile, accordo tacito di prosecuzione del rapporto e sindacato della Cassazione sui motivi delle parti

di P. Dui -
1. I fatti e l’iter processuale Il caso esaminato dall’ordinanza della Corte di  Cassazione 20 agosto 2025, n. 23603, qui commentata, prende le mosse dal licenziamento intimato il 2 maggio 2019 ad un dipendente della XX Spa, già preposto al trasporto di beni delle Forze armate presso l’aeroporto di F. Il recesso era stato motivato dal datore con il raggiungimento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia. Primo grado. Il Tribunale di Roma respingeva integralmente la domanda del lavoratore, dichiarando legittimo il licenziamento e condannandolo, in via riconvenzionale, a restituire somme percepite a titolo di stock option. Appello. La Corte d’appello di Roma, con sentenz. . .