Le sezioni unite si pronunciano sull’iscrizione all’Albo e conseguentemente alla Cassa geometri tra presunzione di esercizio della professione e prova contraria

di L. Pelliccia -
Breve premessa L’art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG), nello stabilire che “L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 509 del 1994”, fa in buona sostanza discendere dalla prova dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729. . .