Le S.U. parlano chiaro: al licenziamento disciplinare tardivo si applica la tutela indennitaria forte.

di Redazione -
Con una pronuncia molto attesa, le Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione hanno risolto il conflitto di orientamenti, interno alla giurrisprudenza di legittimità e aggravatosi con alcune pronunce di merito, relativo alla tutela da applicare nel caso di licenziamento disciplinare viziato dalla tardività della contestazione, nel campo di applicazione dell’art. 18 l. n. 300/1970, come novellato nel 2012. La soluzione prescelta prevede che tale tipo di licenziamento debba essere sanzionato con la tutela di cui al quinto comma dell’art. 18, ossia la c.d. “tutela indennitaria forte”, pertanto con una somma compresa tra dodici e ventiquattro mensilità della retribuzione globale d. . .