L’assegno alimentare erogato al dipendente pubblico sospeso non è ripetibile in caso di cessazione del rapporto per la sua natura assistenziale (ma è assoggettabile a contribuzione)

di M. Palla -
La quaestio al centro dell’ordinanza in commento (Cass., 17.05.2022, n. 15799) è rappresentata dalla ripetibilità o meno dell’assegno alimentare erogato ad un dipendente pubblico sospeso del quale sia successivamente accertata la responsabilità penale con conseguente cessazione del rapporto. Da qui, dall’accertata responsabilità e dalla cessazione con effetto retroattivo del rapporto di lavoro in “quiescenza”, nasce la pretesa dell’amministrazione datrice di lavoro di ripetere gli importi erogati a titolo di assegno alimentare. Nel caso scrutinato dalla Corte, la disciplina di riferimento era (ancora) costituita dall’art. 82 (e 92, co. III), D.P.R. 3/1957 (T.U. delle dispos. . .