La valutazione disciplinare dei comportamenti extralavorativi penalmente rilevanti e la giusta causa di licenziamento in caso di sentenza di condanna non definitiva
di V. A. Poso -
Con l’ordinanza n. 28368 del 15 ottobre 2021 la Corte di Cassazione conferma l’orientamento espresso in tutte le precedenti fasi dai giudici di merito di Napoli sulla legittimità del licenziamento per giusta causa di un dipendente per gravi fatti di droga commessi al di fuori dell’ambiente di lavoro.
Per meglio comprendere il caso di specie è utile fornire qualche informazione tratta dalle decisioni di merito che abbiamo avuto l’opportunità di leggere.
Si tratta, innanzitutto, di un operaio addetto alla manutenzione degli impianti di acquedotto che non aveva rapporti con il pubblico o terzi, dipendente di una società consortile che opera esclusivamente mediante commesse pubbliche relative alle reti di acquedotto affidate in appalto dalla Regione Campania, sotto l’evidenza, quindi, non solo delle condizioni imposte dal d.lgs. n. 231 del 9 ottobre 2001, ma anche delle misure interdittive previste dal d.lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 (c.d. codice antimafia), con il rischio concreto di subirne gli effetti negativi in caso di irregolarità o violazioni.
La contestazione disciplinare (con la contestuale sospensione cautelare dal servizio) nasce dalle notizie di stampa relative al dipendente, conosciuto come tossicodipendente, arrestato in flagranza di reato per fatti di droga (ex art. 73, comma 1 bis, d.p.r. n. 309 del 9 ottobre 1990, recante: «Produzione, spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope»), sottoposto a processo penale per direttissima e condannato a due anni, due mesi e due giorni di reclusione e al pagamento di una multa, con sentenza non passata in giudicato.
Dal verbale di perquisizione personale e domiciliare era risultata provata la detenzione di sostanze stupefacenti di diversa tipologia e di quantità tali da non far presumere solo l’uso personale, anche per l’abile occultamento delle stesse. Nel procedimento sommario risultano provati alcuni precedenti specifici.
I giudici di merito hanno ritenuto provata la detenzione degli stupefacenti a fini di spaccio, concorrente con l’uso personale, con l’inevitabile inserimento del lavoratore nel contesto delinquenziale e malavitoso delle piazze dello spaccio napoletane.
All’esito del procedimento disciplinare e delle giustificazioni rese dal lavoratore, l’azienda ha proceduto al suo licenziamento per giusta causa richiamando anche l’art. 67 del CCNL applicabile, che abbiamo individuato essere quello sottoscritto il 1° ottobre 2013 da Confimi-Impresa Meccanica e Fim-Cisl e Uilm-Uil, per la piccola e media industria manufatturiera metalmeccanica e della installazione di impianti.
Va precisato, anche per quello che diremo più avanti, che l’art. 67 del suddetto CCNL per le inosservanze del lavoratore ai doveri di cui all’art. 62 (a seconda della loro gravità punite, in via gradata, con varie sanzioni conservative e il recesso) prevede alla lett. E) il licenziamento «in genere per tutti quei casi in cui la gravità del fatto non consente la ulteriore prosecuzione del rapporto di lavoro», con alcune esemplificazioni, declinate in 13 punti, tutti inerenti ad obblighi di lavoro, tranne il punto n. 8: «condanna ad una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, che leda la figura morale del lavoratore»; mentre il punto n. 13 fa riferimento, genericamente, alle «mancanze di gravità analoga a quelle sopra descritte».
Anche l’art. 62 del CCNL prevede «doveri» del lavoratore tutti inerenti la sua attività di lavoro, con alcune esemplificazioni, premesso in via generale che egli «… deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti l’esplicazione delle mansioni affidategli mantenendo rapporti di educazione sia verso i compagni di lavoro che nei confronti dei superiori e dei subordinati».
Questo è il quadro fattuale della causa decisa dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza qui annotata.
A prescindere dai formalismi, che sono comunque sempre rilevanti nel giudizio di cassazione ( mi riferisco alla mancata riproduzione nel ricorso dei dati relativi alla sentenza penale di condanna non passata in giudicato e del certificato del casellario giudiziario ciò attestante o ai luoghi processuali della loro produzione, anche con riferimento alle pregresse fasi processuali e alla disposizione del contratto collettivo invocato), nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso (unico atto dal quale il S.C. può attingere ogni informazione utile per la decisione, essendo ritenuto inammissibile ogni rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito), la Corte di Cassazione, confermando la sentenza della Corte di Appello di Napoli, considera legittimo il licenziamento per giusta causa per i fatti «privati», ma penalmente rilevanti commessi dal dipendente, sulla base dell’art. 2119 c.c. e della norma del contratto collettivo che, nell’interpretazione autorevolmente offerta, collega la massima sanzione espulsiva non solo al fatto specifico della condanna penale passata in giudicato, ma anche a fatti di gravità tale da non consentire nemmeno la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro.
Richiamati i principi generali in materia di giusta causa di licenziamento che, integrando una clausola generale o norma elastica, deve essere concretizzata dall’interprete tramite la valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale (così, tra le tante, Cass., 26 marzo 2018, n. 7426; Cass.15, aprile 2016, n.7568; Cass., 26 aprile 2012, n.6498; Cass., 2 marzo 2011, n.5095), la Corte di Cassazione svaluta, nel caso di specie, il principio costituzionale della presunzione di non colpevolezza ex art. 27, comma 2, Cost. (richiamato come specifico punto di critica da parte della Difesa del lavoratore), perché esso «attiene alle garanzie relative all’esercizio dell’azione penale e non può quindi trovare applicazione analogica o estensiva in sede di giurisdizione civile, con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti», richiamando in proposito la giurisprudenza che considera legittimo «l’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato, se i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza necessità di attendere la sentenza definitiva di condanna, neppure nel caso in cui il c.c.n.l. preveda la più grave sanzione espulsiva solo in tale circostanza» (in questi termini, Cass., 21 settembre 2016, n.18513; v. anche Cass., 19 giugno 2014, n.13955; Cass., 22 febbraio 2013, n. 4556; Cass., 19 dicembre 2008, n.29825).
Ciò che vale, anche per i giudici di legittimità, sono i comportamenti, pure quelli privati, del lavoratore tali da ledere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro o compromettere in maniera definitiva il rapporto fiduciario (così Cass., 17 febbraio 2015, n.3136; Cass., 19 gennaio 2015, n.776; Cass., 30 gennaio 2013, n.3168), che possono portare alla risoluzione del rapporto di lavoro una volta accertata la gravità dei fatti commessi.
Non sono in discussione, ovviamente, nel caso di specie, la gravità dei reati che sarebbero stati commessi dal lavoratore e l’estensione degli obblighi del lavoratore anche a «comportamenti che per la loro natura e per le loro conseguenze appaiano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del lavoratore nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa» (cfr., in termini Cass., 9 marzo 2016, n.4633; Cass., 10 febbraio 2015, n. 2550).
Tuttavia non convince appieno, in questa decisione della S.C. (nonostante i precedenti conformi), la sottovalutazione della norma del contratto collettivo che per i comportamenti extralavorativi costituenti reato prevede il licenziamento per giusta causa solo in conseguenza della sentenza di condanna passata in giudicato, potendosi trarre da questa chiara indicazione delle parti sociali una limitazione del campo di operatività della «giusta causa» prevista dalla legge.
Certamente «quella di giusta causa di licenziamento è nozione legale che prescinde dalla previsione del contratto collettivo. L’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento contenuta nei contratti collettivi ha, al contrario che per le sanzioni disciplinari con effetto conservativo, valenza meramente esemplificativa, sicché non preclude un’autonoma valutazione del giudice di merito in ordine alla idoneità di un grave inadempimento o di un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile a far venire meno il rapporto fiduciario tra datore di lavoro e lavoratore» (cfr., in termini, Cass., 24 ottobre 2018, n. 27004; ed ancora Cass., 8 giugno 2017, n.14321; Cass., 12 febbraio 2016, n.2830; Cass., 21 settembre 2016, n. 18513; Cass., 7 maggio 2015 n.9223).
Indubbiamente la detenzione, seppure in ambito extralavorativo, di un significativo quantitativo di sostanze stupefacenti a fini di spaccio (con i profili soggettivi e oggettivi accertati nel giudizio di merito) è idonea ad integrare la giusta causa di licenziamento, poiché il lavoratore è tenuto non solo a fornire la prestazione richiesta, ma anche a non porre in essere, fuori dall’ambito lavorativo, comportamenti tali da comprometterne il rapporto fiduciario che lo lega al suo datore di lavoro (Cass. n. 16524 del 06 agosto 2015). Ma ciò vale anche nel caso in cui è il contratto collettivo a richiedere la condanna penale definitiva per comportamenti extralavorativi?
In motivazione è stata specificamente richiamata e valorizzata la pronuncia di Cass. 20 marzo 2018, n. 6937 per sostenere, al pari della giurisprudenza sopra citata che il principio di non colpevolezza fino alla condanna definitiva, di cui all’art. 27, comma 2, Cost., concerne le garanzie relative all’attuazione della pretesa punitiva dello Stato e non può quindi applicarsi, in via analogica o estensiva, all’esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa in ordine ad un comportamento del lavoratore suscettibile di integrare gli estremi del reato.
Ma in quel caso, per gravi reati di droga commessi in ambito extralavorativo non attinenti alle mansioni di operaio verniciatore, il lavoratore, dopo essere stato tratto in arresto, era stato licenziato dopo il passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, come da previsione del contratto collettivo.
Merita piuttosto richiamare la sentenza n. 5897 del 3 marzo 2020 con la quale la Corte di Cassazione (in un caso riguardante un dipendente di Atac S.p.A. destituito dal servizio per reati di droga a seguito di sentenza di patteggiamento) ha affermato che «nella operazione di sussunzione del fatto nell’ipotesi normativa, è differenziata l’intensità della fiducia richiesta, a seconda della natura e della qualità del singolo rapporto, della posizione delle parti, dell’oggetto delle mansioni e del grado di affidamento che queste richiedono»; ed ancora che «la valutazione del fatto concreto deve investire la sua portata oggettiva e soggettiva; che deve essere conferito rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento».
Il quel procedimento la società ricorrente lamentava che la Corte di merito (che aveva annullato il licenziamento disciplinare) aveva espresso un giudizio non coerente rispetto agli standard, conformi ai valori dell’ordinamento ed esistenti nella realtà sociale, in base ai quali l’uso e la detenzione, anche a fini di spaccio, di sostanze stupefacenti, non sono consoni allo svolgimento di una prestazione lavorativa implicante contatto con gli utenti da parte di un operatore della mobilità addetto alla verifica del pagamento parcheggio per le vetture in sosta, inserito, quindi, in un ufficio di rilevanza pubblica.
In questa ottica appaiono significativi anche i recenti approdi ai quali è pervenuta la Corte di Cassazione, laddove ha affermato il principio secondo cui viola certamente il “minimo etico” la condotta extralavorativa di consumo di sostanze stupefacenti ad opera di un lavoratore adibito a mansioni di conducente di autobus, definite “a rischio”, a prescindere dal mancato riferimento, nell’ambito del r.d. 8 gennaio 1931, n. 148, alla descritta condotta (così Cass., 24 maggio 2018, n.12994).
L’insegnamento della S.C. è nel senso che l’elencazione delle ipotesi di giusta causa di licenziamento ha valore meramente esemplificativo e non esclude la sussistenza delle giusta causa per un grave inadempimento o per un grave comportamento del lavoratore contrario alle norme della comune etica o del comune vivere civile alla sola condizione che ciò faccia venire meno il rapporto fiduciario tra le parti ( tra le tante pronunce della Cassazione, oltre alla recentissima 28 ottobre 2021, n. 30461, v. le precedenti 6 agosto 2020, n. 16784; 12 febbraio 2016, n. 2830; 4 marzo 2013, n. 5280).
Deve essere anche ricordato che secondo la S.C. il giudice è vincolato solo dalle previsioni del contratto collettivo di sanzioni conservative, trattandosi di condizioni di miglior favore fatte espressamente salve dal legislatore ex art 12, l. n. 604 del 15 luglio 1966, restando così escluso il licenziamento (Cass. n. 15058 del 17 luglio 2015), a meno che non si accerti che le parti stesse non avevano inteso escluderlo per i casi di maggiore gravità (Cass. n. 17337 del 25 agosto 2016).
Il giudice non può estendere le ipotesi di giusta causa e di giustificato motivo soggettivo oltre quanto stabilito dall’autonomia delle parti collettive (v., in proposito, le pronunce della Cassazione 17 giugno 2011, n. 13353;15 dicembre 1996, n. 1173; 29 settembre 1995, n. 19053).
Pertanto, anche seguendo il ragionamento fatto recentissimamente da Cass., 19 ottobre 2021, n. 28911, il giudice deve tenere conto delle tipizzazioni della giusta causa contenute nel contratto collettivo, che, seppure non vincolanti e meramente esemplificative, rappresentano, comunque, il parametro cui occorre far riferimento per riempire di contenuto l’art. 2119 c.c. (v., Cass. n. 28492 del 17 novembre 2018; Cass. n. 14062 e n. 14063 del 23 maggio 2019; Cass. n. 13865 del 22 maggio 2019); considerato, tra l’altro, che la l. n. 183 del 4 novembre 2010, all’art. 30, c. 3, ha previsto che «nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice tiene conto delle tipizzazioni di giusta causa e di giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro» (v., in proposito, Cass. n. 32500 del 14 dicembre 2018).
Entrando nel merito dei fatti illeciti contestati al lavoratore, che ne ha avuto immediata percezione in quanto contrari al c.d. minimo etico e a norme di rilevanza penale (restando esclusa, per questo, anche la necessità della loro pubblicità mediante il codice disciplinare: v., tra le tante, Cass., 13 maggio 2015, n. 979; Cass., 16 agosto 2016, n. 17113), la valutazione in termini gravemente riprovevoli dei reati ascritti, sicuramente non inerenti alle mansioni di operaio manutentore esercitate, si basa essenzialmente sul giudizio prognostico della possibile commissione anche nell’ambito lavorativo e nella compromissione dell’immagine dell’azienda operante nel settore pubblico.
Resta sullo sfondo la questione processuale, di non di poca importanza, relativa alla mancata produzione nel giudizio di opposizione ex art. 1, comma 48 e ss., l. 28 giugno 2012, n. 92, degli atti penali e dei documenti prodotti nella fase sommaria dall’azienda, rimasta poi contumace nella fase di opposizione, a fronte dell’eccezione formulata dalla Difesa del lavoratore, disattesa dai giudici di legittimità al pari di quelli di merito che hanno basato la loro decisione sulla documentazione ritualmente versata in atti e acquisita al processo.
Premesso che quello disciplinato dal c.d. rito Fornero è un giudizio unico a composizione bifasica (così le pronunce della Cassazione n. 25046 dell’11 dicembre 2015; n. 13788 del 6 luglio 2016; S.U. n. 4308 del 20 febbraio 2017; n. 27655 del 21 novembre 2017; n. 30443 del 23 novembre 2018; n. 5993 del 28 febbraio 2019; v. anche, in motivazione, C. Cost., 13 maggio 2015, n.78), la Corte di Cassazione ribadisce il principio secondo cui l’attività istruttoria deve essere valutata unitariamente (così Cass. n. 14976 del 14 luglio 2020).
L’affermazione che ne consegue è che «nel sistema processualcivilistico vigente opera il principio cosiddetto dell’acquisizione della prova che rinviene fondamento nel principio del giusto processo di cui all’art. 111 Cost., ed in forza del quale ogni emergenza istruttoria, una volta raccolta, è legittimamente utilizzabile dal giudice indipendentemente dalla sua provenienza» (v., tra le tante, Cass., 25 settembre 2013, n.21909; Cass., 25 febbraio 2019, n. 5409; e ancor prima Cass., sez. un., 23 dicembre 2005, n. 28498).
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