La Suprema Corte è tenuta a chiarire (ancora) l’importanza della comunicazione ex art. 4, comma 9, l. n. 223/1991 e la differenza tra “incompletezza formale” e “violazione dei criteri di scelta” 

di L. Lorea -
Nel caso qui commentato, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, dovendo valutare la fattispecie alla luce delle modifiche apportate dalla l. n. 92 del 2012, aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo per la mancata indicazione nella comunicazione di cui all’art. 4, comma 9, l. n. 223 del 1991 dei «concreti punteggi attribuiti a ciascun lavoratore e dei dati fattuali relativi ai carichi di famiglia». Vista comunque «l’indicazione dei tre criteri di scelta legali (c.d.A.), dei punteggi astratti previsti in relazione a ciascun criterio, dei dati relativi all’anzianità di servizio di ciascun lavoratore, dei lavoratori da licenziare, e la produzione documentale, in sede . . .