La Suprema Corte applica la fattispecie criminosa di cui all’art. 603 bis c.p. a un caso di concreto di “caporalato” di notevole interesse

di A. Ripepi -
La pronuncia in commento della Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale,1° luglio 2025, n.24298, consente di tracciare una panoramica generale con riferimento a uno dei reati più interessanti previsti dal codice penale in materia lavoristica: il “caporalato”. L’art. 603 bis c.p., come modificato con legge 29 ottobre 2016, n. 199, punisce il delitto di c.d. caporalato, tecnicamente di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, e dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque: 1)        recluta manodopera allo scopo di destinarla. . .