La restituzione di somme indebitamente percepite dal lavoratore deve avvenire al netto delle ritenute fiscali versate dal datore all’erario

di M. Busico -
Con la sentenza n. 5648, depositata il 21 febbraio 2022 qui annotata (che fa il paio con  quella gemella n. 5647, in pari data) la sezione lavoro della Cassazione ha ribadito il principio, che ormai può considerarsi ius receptum nella giurisprudenza di legittimità, secondo il quale la restituzione da parte del lavoratore di somme indebitamente percepite (nella fattispecie per effetto di una sentenza del Tribunale successivamente riformata in appello) deve avvenire nei limiti di quanto effettivamente riscosso dal lavoratore medesimo, restando quindi esclusa la possibilità del datore di pretendere la ripetizione di somme al lordo delle ritenute fiscali, che non sono mai entrate nella sfera. . .