La nullità del licenziamento per motivo illecito quale ultima fase della condotta mobbizzante

di D. Tambasco -
Con la pronuncia della Corte di Cassazione del 31 maggio 2022, n. 17702, giunge a definizione la vicenda relativa al licenziamento del capo turno di una nota compagnia aerea straniera vittima di mobbing, recesso dichiarato nullo sin dalla fase sommaria del “rito Fornero” attraverso un’ordinanza già analizzata da diversi commentatori (Trib. Bologna, 29 dicembre 2017, est. Sorgi, con nota di FORLIVESI, Licenziamento ingiustificato quale ultimo atto di una condotta di mobbing: un caso di nullità per illiceità del motivo, RIDL, fasc. 2, 2018, p. 282; MARINELLI, Licenziamento per motivo illecito e mobbing, Il lavoro nella giurisprudenza, n. 4, 1° aprile 2018, p. 393). Nel caso di specie. . .