La legittimazione alla contrattazione integrativa va distinta dalla titolarità alle ulteriori prerogative: “bocciato” il CCNL Istruzione e ricerca

di A. Pavin -
Il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 774 del 22 gennaio 2025, qui in commento, si è occupato di un caso in cui una rilevante e rappresentativa associazione sindacale di un comparto pubblico si è vista negare la titolarità delle prerogative di informazione e confronto per il fatto di non essere legittimata alla contrattazione integrativa. Nel caso di specie, il CCNL del comparto “Istruzione e ricerca – 2019/2021” (d’ora in poi CCNL) prevede che i diritti di informazione e confronto siano ascrivibili «ai soggetti sindacali aventi titolo – ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni» (cfr. art. 5, comma 1, e art. 6, comma 1. . .