La Corte di Cassazione conferma la necessità, per il datore di lavoro, di dimostrare la presenza di effettive ragioni tecniche, organizzative e produttive giustificanti il trasferimento del lavoratore reintegrato per ordine del giudice

di L. Pelliccia -
Per trasferimento deve intendersi lo spostamento stabile del lavoratore da un’unità produttiva ad un’altra (v., ex plurimis – con orientamento più che consolidato- Cass. 12097/2010), di talché non è configurabile quale trasferimento l’ipotesi in cui la sede aziendale divenga unica a seguito della soppressione di quella dove operava il lavoratore (v. Cass. n. 24112/2017). L’istituto in esame si distingue, quindi, sia dalla trasferta (la quale si caratterizza per la temporaneità dello spostamento), sia dal distacco (che invece si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro s. . .