La Corte dei conti getta le basi per un coraggioso ripensamento dei rapporti tra art. 2126 c.c., art. 1, c. 1-bis L. 20/1994 e ipotesi di pubbliche assunzioni avvenute a fronte di falsità documentali

di A. Ripepi -
La pronuncia in commento si occupa dell’applicabilità dell’art. 2126 c.c. alla fattispecie concreta consistente nell’esecuzione di prestazioni riconducibili al profilo professionale di collaboratore scolastico, qualifica di ruolo ottenuta in base a false dichiarazioni sul titolo di studio necessario, in realtà mai conseguito. Segnatamente, nel caso di specie, la parte convenuta innanzi alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, aveva (effettivamente) conseguito il (diverso) titolo di “congegnatore meccanico”, con il punteggio di 60/100 (e non di 100/100, come invece dichiarato all’Amministrazione). Al cospetto di una omologa fattispecie di dolosa fa. . .