La Corte di cassazione non cambia idea: il diritto alla liquidazione del TFR è un «diritto futuro» e la sua rinuncia è «radicalmente nulla».

di G. Urbisaglia -
La sentenza del 28 maggio 2019, n. 14510, della Corte di Cassazione, ribadisce quanto in precedenza già espresso in merito alla rinuncia del TFR del lavoratore. Non discostandosi, infatti, dalle sue precedenti decisioni (Cass., n. 23087/2015, Cass., n. 4822/2005, Cass., n. 16826/2005), la Suprema Corte asserisce che il diritto alla liquidazione del TFR, nonostante l’avvenuto accantonamento delle somme, non può ritenersi ancora parte del patrimonio del lavoratore prima della cessazione del rapporto, sicché per il dipendente ancora in servizio costituisce un diritto futuro, la cui rinuncia è radicalmente nulla, per mancanza dell’oggetto, ai sensi dell’art. 1418, comma 2, c.c. e dell. . .