La «colpa grave» della lavoratrice madre costituisce una giusta causa di licenziamento, ma è più grave della «giusta causa» prevista dall’art. 2119 c.c. e dal contratto collettivo

di V. A. Poso -
Con l’ordinanza sommaria in data 8 settembre 2021 il Tribunale di Brescia ha dichiarato la nullità del licenziamento della lavoratrice madre ricorrente intimato nel periodo di interdizione legale ex art. 54, comma 3, lett. a), d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, non riconoscendo la sussistenza della colpa grave nell’assenza ingiustificata di oltre cinque giorni, pur essendo questa prevista come ipotesi di giusta causa dall’ art. 42, CCNL Artigiano Tessile. Il Tribunale di Brescia argomenta la sua decisione richiamando la giurisprudenza di legittimità e di merito che considera la fattispecie della colpa grave che (insieme alle ipotesi di: cessazione dell’attività dell’azienda cui la la. . .