La clausola 4 dell’accordo quadro UE sul lavoro a tempo determinato e gli effetti interni del rinvio pregiudiziale

di R. Silvestre -
1. Premessa Con ordinanza del 10 luglio 2025 (C-823/24 KP et al. c. Centro Sevizi Culturali Santa Chiara) la Corte di giustizia, Sezione Nona, ha statuito che una normativa nazionale che stabilisca un trattamento retributivo differenziato tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato comparabili ai primi sotto il profilo delle mansioni svolte è conforme alla clausola 4, punto 1, dell’accordo quadro  sul lavoro a tempo determinato ( concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro stipulato dalle organizzazioni intercategoriali a carattere generale CES, UNICE e CEEP sul lavo. . .