La Cassazione si pronuncia sulla correlazione tra due temi parimenti scottanti: insubordinazione e delega in materia di prevenzione e sicurezza

di C. A. Galli -
L’ordinanza di Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 27 dicembre 2024, n. 34553, qui segnalata, ha trattato un caso di licenziamento intimato perché il dipendente aveva comunicato alla società datrice di lavoro la propria volontà di recedere dall’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP). L’oggetto del giudizio in Cassazione mirava, nel caso concreto, ad accertare se la rinuncia all’incarico di RSPP integrasse una insubordinazione tanto grave da ledere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, considerato che l’accettazione della delega quale RSPP non è, per legge, obbligatoria. Il giudizio, inoltre, doveva decidere se fosse stata ins. . .