La Cassazione ripercorre principi già affermati in punto di applicazione dell’art. 2087 c.c., precisando che la prova del nesso di causalità materiale incombe sul lavoratore

di A. Ripepi -
L’ordinanza oggi in commento (Cass., 17 maggio 2024, n. 13763) verte sulle condizioni di applicabilità dell’art. 2087 c.c., disposizione centrale nell’ambito della riflessione condotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza del lavoro (P. Albi, Adempimento dell’obbligo di sicurezza e tutela della persona – art. 2087 cod. civ., in Il Codice Civile. Commentario, fondato da P. Schlesinger e diretto da F. D. Busnelli, 2008; V. A. Poso, Le iniziative del datore di lavoro per massimizzare le misure di prevenzione e di sicurezza sui luoghi di lavoro durante l’emergenza da Covid-19 non sempre premiano. L’art 2087 c.c. non è sufficiente per imporre ai lavoratori addetti agli impianti. . .