La Cassazione ribadisce principi consolidati in punto di obbligo di repêchage, riparto dell’onere della prova e obblighi di formazione dei lavoratori

di A. Ripepi -
Le ordinanze in commento, oggetto di esame unitario, vertono sul complesso tema dell’obbligo di repêchage e delle mansioni inferiori in caso di fenomeni di riorganizzazione aziendale. L’obbligo di repêchage, ossia il dovere del datore, qualora sia possibile, di reimpiegare il lavoratore da licenziare in mansioni diverse da quelle svolte in precedenza (Cass. 7 gennaio 2005, n. 239), viene in rilievo allorquando si discuta di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, connessi a riorganizzazione o ristrutturazione dei complessi aziendali e possibile soppressione di mansioni o profili professionali. Proprio questo elemento configura il trait d’union tra licenziamenti per g.m.o. e. . .