La bilateralità artigiana alla prova dei free riders.

di L. G. Luisetto -
1. Premessa A fronte dell’emergenza Covid-19, l’art. 19 del d.l. 20 marzo 2020, n. 18 ha previsto che i Fondi di Solidarietà Bilaterali Alternativi di cui all’art. 27 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 – tra questi rientra il Fondo di Solidarietà Bilaterale dell’Artigianato (FSBA) – garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 (All’interno del comparto artigiano le parti sociali della bilateralità si erano già attivate in via autonoma predisponendo un intervento specifico di venti settimane; si veda l’AI del 26 febbraio 2020 e la relativa delibera n. 1 di FSBA del 2 ma. . .